Art. 55 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 55 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.
L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.