Art. 56 RD 1736-1933

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Art. 56 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.