Art. 56 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 56 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.