Art. 54 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 54 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative delle obbligazioni solidali.