Art. 54 RD 1736-1933

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Art. 54 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative delle obbligazioni solidali.