Art. 538 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 538 c.p.c. (Nuovo incanto) approfondisci

Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.