Art. 539 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 539 c.p.c. (Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento) approfondisci

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.