Art. 537 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 536 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 538 c.p.c.

Art. 537 c.p.c. (Modo dell'incanto) approfondisci

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.
Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.