Art. 535 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 535 c.p.p. (Condanna alle spese )
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . . . 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 . 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.