Art. 536 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 536 c.p.p. (Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna )
1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.