Art. 534 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 534 c.p.p. (Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria )
1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.