Art. 52 disp.att.c.p.c.

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Art. 52 disp.att.c.p.c. (Liquidazione del compenso) approfondisci

Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attività svolta.