Art. 51 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 51 disp.att.c.p.c. (Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria)
La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in carcelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.
Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve certificare la data dell'avvenuto deposito in cancelleria.