Art. 53 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 52 disp.att.c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 54 disp.att.c.p.c.

Art. 53 disp.att.c.p.c. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi) approfondisci

I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.