Art. 53 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 53 disp.att.c.p.c. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.