Art. 526 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 525 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 527 c.c.

Art. 526 c.c. (Impugnazione per violenza o dolo) approfondisci

La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.