Art. 525 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 525 c.c. (Revoca della rinunzia) approfondisci

Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.