Art. 527 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 527 c.c. (Sottrazione di beni ereditari) approfondisci

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.