Art. 527 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 527 c.c. (Sottrazione di beni ereditari)
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.