Art. 51 RD 1736-1933

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Art. 51 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:
1) la somma integrale sborsata;
2) gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale del giorno del disborso;
3) le spese sostenute.