Art. 51 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 51 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:
1) la somma integrale sborsata;
2) gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale del giorno del disborso;
3) le spese sostenute.