Art. 50 RD 1736-1933

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Art. 50 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Il portatore può chiedere in via di regresso:
1) l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2) gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3) le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.