Art. 50 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 50 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il portatore può chiedere in via di regresso:
1) l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2) gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
3) le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.