Art. 49 RD 1736-1933

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Art. 49 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.