Art. 52 RD 1736-1933

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Art. 52 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.