Art. 4 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF
Art. 4 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF (Accesso ai corsi)
1. Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all'Albo, che abbiano maturato i requisiti ed abbiano superato la prova selettiva di cui ai commi successivi.
2. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della legge;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso:
a) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
b) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
c) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
5. In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l'ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, a Roma.
6. La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente almeno 30 domande complessive di diritto processuale civile, diritto processuale penale e diritto processuale amministrativo. Ai fini del superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno ventuno domande.
7. Il test è predisposto e corretto dalla Commissione nominata nel bando di cui all'art. 3.