Art. 47 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
art. 47 disp.att.c.p.p. (Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse)
1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.