Art. 47 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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art. 47 disp.att.c.p.p. (Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse) approfondisci

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.