Art. 48 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 48 disp.att.c.p.p. (Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti)
1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate. 2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.