Art. 46 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 46 disp.att.c.p.p. (Esecuzione dell'accompagnamento coattivo)
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.