Art. 46 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 45-ter disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 48 disp.att.c.p.p.

Art. 46 disp.att.c.p.p. (Esecuzione dell'accompagnamento coattivo) approfondisci

1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.