Art. 466 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 466 c.p.p. (Facoltà dei difensori )
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.