Art. 464-novies c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 464-novies c.p.p. (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova)
1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.