Art. 464-octies c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 464-septies c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 465 c.p.p.

Art. 464-octies c.p.p. (Revoca dell'ordinanza) approfondisci

1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge. 4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.