Art. 456 c.p.p.

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Art. 456 c.p.p. (Decreto di giudizio immediato ) approfondisci

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato , l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. 3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.