Art. 44 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 44 c.p.p. (Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione)
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.