Art. 43 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 43 c.p.p. (Sostituzione del giudice astenuto o ricusato )
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.