Art. 41 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 41 c.c. (Responsabilità dei componenti) approfondisci

Rappresentanza in giudizio).
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.