Art. 41 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 41 c.c. (Responsabilità dei componenti)
Rappresentanza in giudizio).
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.