Art. 42 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 42 c.c. (Diversa destinazione dei fondi)
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.