Art. 40 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 39 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 41 c.c.

Art. 40 c.c. (Responsabilità degli organizzatori) approfondisci

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.