Art. 389 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 389 c.p.c. (Domande conseguenti alla cassazione)
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.