Art. 390 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 389 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 391 c.p.c.

Art. 390 c.p.c. (Rinuncia) approfondisci

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.