Art. 388 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 388 c.p.c. (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito)
Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.