Art. 336 DLT 209-2005

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 335 DLT 209-2005 vai all'articolo successivo: Art. 337 DLT 209-2005

Art. 336 DLT 209-2005 (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) approfondisci

1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
- per l'anno 2007, il D.M. 30 maggio 2007;
- per l'anno 2008, il D.M. 6 giugno 2008;
- per l'anno 2009, il D.M. 18 giugno 2009;
- per l'anno 2010, il D.M. 8 luglio 2010;
- per l'anno 2011, il D.M. 27 giugno 2011;
- per l'anno 2012, il D.M. 18 luglio 2012;
- per l'anno 2013, il D.M. 10 luglio 2013.