Art. 335 DLT 209-2005
Art. 335 DLT 209-2005 (Imprese di assicurazione e di riassicurazione)
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo;
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
- per l'anno 2006 il D.M. 26 giugno 2006;
- per l'anno 2007 il D.M. 3 aprile 2007;
- per l'anno 2008, il D.M. 14 aprile 2008;
- per l'anno 2009, il D.M. 18 giugno 2009;
- per l'anno 2010, il D.M. 28 maggio 2010;
- per l'anno 2011, il D.M. 20 maggio 2011;
- per l'anno 2012, il D.M. 24 maggio 2012;
- per l'anno 2013, il D.M. 28 giugno 2013.
- per l'esercizio 2007, nella misura del 5% dei predetti premi, a norma dell'art. unico, Provv.ISVAP 27 novembre 2006, n. 2478;
- per l'esercizio 2008, nella misura del 5,17% dei predetti premi, a norma dell'art. unico, comma 1, Provv.ISVAP 15 novembre 2007, n. 2563;
- per l'esercizio 2009, nella misura del 6% dei predetti premi, a norma dell'art. unico, comma 1, Provv. 24 ottobre 2008, n. 2645;
- per l'esercizio 2010, nella misura del 6,1% dei predetti premi, a norma del Provv. 30 novembre 2009, n. 2757;
- per l'esercizio 2011, nella misura del 4,75% dei predetti premi, a norma del Provv. 11 novembre 2010, n. 2843;
- per l'esercizio 2012, nella misura del 4,1% dei predetti premi, a norma del Provv. 3 novembre 2011, n. 2939;
- per l'esercizio 2013, nella misura del 4,7% dei predetti premi, a norma del Provv. 30 novembre 2012, n. 3025;
- per l'esercizio 2014, nella misura del 5,1% dei predetti premi, a norma del Provvedimento 31 ottobre 2013, n. 11.