Art. 337 DLT 209-2005

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Art. 337 DLT 209-2005 (Periti assicurativi) approfondisci

1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
- per l'anno 2007, il D.M. 30 maggio 2007;
- per l'anno 2008, il D.M. 6 giugno 2008;
- per l'anno 2009, il D.M. 18 giugno 2009;
- per l'anno 2010, il D.M. 8 luglio 2010;
- per l'anno 2011, il D.M. 27 giugno 2011;
- per l'anno 2012, il D.M. 18 luglio 2012;
- per l'anno 2013, il D.M. 10 luglio 2013 e il D.M. 14 gennaio 2014.