Art. 299 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 299 c.p.c. (Morte o perdita della capacità prima della costituzione) approfondisci

Se prima della costituzione ... sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis.