Art. 298 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 298 c.p.c. (Effetti della sospensione) approfondisci

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.