Art. 298 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 298 c.p.c. (Effetti della sospensione)
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.