Art. 301 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 301 c.p.c. (Morte o impedimento del procuratore)
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.