Art. 2790 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2790 c.c. (Conservazione della cosa e spese relative) approfondisci

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.