Art. 2790 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2790 c.c. (Conservazione della cosa e spese relative)
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.