Art. 2791 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2791 c.c. (Pegno di cosa fruttifera) approfondisci

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.