Art. 2789 c.c.

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Art. 2789 c.c. (Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio) approfondisci

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.