Art. 216 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 216 c.p.p. (Altre ricognizioni )
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.