Art. 211 DPR 495-1992

Da Diritto Pratico.

Art. 211 DPR 495-1992 (Rif. Art. 58 DLT 285-1992 - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici) approfondisci

1. Le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.
3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.

* vai all'articolo precedente: Art. 210 DPR 495-1992 (Rif. Art. 57 DLT 285-1992 - Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi)
* vai all'articolo successivo: Art. 212 DPR 495-1992 (Rif. Art. 58 DLT 285-1992 - Attrezzature delle macchine operatrici)

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