Art. 212 DPR 495-1992
Da Diritto Pratico.
Art. 212 DPR 495-1992 (Rif. Art. 58 DLT 285-1992 - Attrezzature delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
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