Art. 210 DPR 495-1992
Art. 210 DPR 495-1992 (Rif. Art. 57 DLT 285-1992 - Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi)
1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'art. 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.
* vai all'articolo precedente: Art. 209 DPR 495-1992 (Rif. Art. 57 DLT 285-1992 - Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone)
* vai all'articolo successivo: Art. 211 DPR 495-1992 (Rif. Art. 58 DLT 285-1992 - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici)