Art. 20 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 20 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.
Se la girata è in bianco, il portatore può:
1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.