Art. 21 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 21 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.