Art. 21 RD 1736-1933

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Art. 21 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.